LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  ed il  relativo  regolamento di  esecuzione, approvato  con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art. 82  del decreto  del Presidente  della Repubblica  24
luglio  1977, n.  616, con  cui sono  state delegate  alle regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio 1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Vista  la  deliberazione di  giunta  regionale  n. IV/3859  del  10
dicembre  1985  avente  per  oggetto "Individuazione  delle  aree  di
particolare interesse ambientale  a norma della legge  8 agosto 1985,
n. 431";
  Vista la  deliberazione della giunta regionale  numero IV/31898 del
26  aprile 1988,  avente  per  oggetto "Criteri  e  procedure per  il
rilascio  dell'autorizzazione ex  art. 7,  legge 29  giugno 1939,  n.
1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione  a norma della legge 8
agosto 1985,  n. 431,  con deliberazione n.  IV/3859 del  10 dicembre
1985";
  Vista  la deliberazione  della  giunta regionale  n.  22971 del  27
maggio  1992, con  la  quale  si ravvisa  l'esigenza  di estendere  i
criteri e  le procedure per il  rilascio di autorizzazioni ex  art. 7
della  legge 29  giugno 1939,  n.  1497, fissati  con la  sopracitata
deliberazione della giunta  regionale n. 31898/88, anche  ad opere di
riconosciuta rilevanza economicosociale;
  Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
  che in data 20 agosto  1997 e' pervenuta l'istanza dell'Enel S.p.a.
di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge n.
431/1985 per  la realizzazione di  elettrodotto in comune  di Casasco
d'Intelvi (Como);
  che  dalle  risultanze   dell'istruttoria  svolta  dal  funzionario
competente, cosi' come risulta dalla relazioneagli atti del servizio,
si evince  che non sussistono esigenze  assolute di immodificabilita'
tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter,
legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene
che  vada riconosciuta  la necessita'  di realizzare  l'opera di  cui
trattasi, in  considerazione dell'esigenza  di soddisfare  i suddetti
interessi pubblici e  sociali ad essa sottesi, i  quali rivestono una
rilevanza ed urgenza  tali che la giunta regionale  non puo' esimersi
dal prenderli in esame, in  ragione dei problemi gestionali correlati
al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta
assoggettata;
  Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto
opportuno,  quindi,  stralciare   l'area  interessata  dall'opera  in
oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto che la presente deliberazione non e' soggetta a controllo
ai sensi  dell'art. 17, comma  32, della legge  n. 127 del  15 maggio
1997;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
  1) di  stralciare, per  le motivazioni di  cui in  premessa, l'area
ubicata in comune di Casasco d'Intelvi (Como), mappali 855, 854, 857,
858, 859,  860, 861, 862,  863, 864, 865,  866, 868, 1013,  871, 835,
930, 929/a, 929/b, 927, 926, 925,  696, 924, 923, 921, 920, 672, 660,
658/a, 658/b, 753/c,  1240, 1241, 941, dall'ambito  territoriale n. 4
individuato con deliberazione  di giunta regionale n.  IV/3859 del 10
dicembre 1985, per  la realizzazione di un  elettrodotto interrato ed
aereo;
  2)  di  ridefinire,  in  conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la
predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica  italiana, ai sensi  dell'art. 12 del  regolamento 3
giugno  1940,  n. 1357,  e  sul  bollettino ufficiale  della  regione
Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27
maggio 1985,  n. 57, cosi'  come modificato dalla legge  regionale 12
settembre 1986, n. 54.
   Milano, 31 ottobre 1997
                                            Il segretario: Minichetti